Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza
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Destinatari: Imprenditori
Dopo una serie di rinvii, il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza entra in vigore da oggi, 15.07.2022, introducendo importanti azioni da intraprendere per le imprese al fine di garantire la continuità aziendale attraverso adeguati assetti organizzativi.
Già da marzo 2019, con la modifica intervenuta all’art. 2086 del Codice Civile, esiste l’obbligo per tutti gli imprenditori di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa.
Ciò significa che gli amministratori hanno la responsabilità di dotarsi di sistemi di controllo di gestione che permettano di rilevare con prontezza eventuali segnali di crisi, monitorando:
- eventuali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario;
- la sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi;
- le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o almeno i sei mesi successivi;
- gli indici di sostenibilità degli oneri d’indebitamento con i flussi di cassa;
- l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
Il tutto con la finalità di evidenziare tempestivamente eventuali situazioni di difficoltà e quindi adottare le procedure per la risoluzione tempestiva della crisi che sono state notevolmente ampliate e prevedono misure premiali più forti per l’imprenditore che si attivi prontamente (minori sanzioni, protezione penale, maggioranze ridotte per raggiungere l’accordo con i creditori).
Proprio per stimolare l’imprenditore ad intervenire tempestivamente ed evitare che la situazione si deteriori ulteriormente, la norma prevede la segnalazione dell’esistenza di debiti scaduti da parte di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossioni all’imprenditore ed al Collegio Sindacale. In particolare la segnalazione viene attivata anche nel caso di debito IVA relativo all’ultimo trimestre superiore a 5.000 Euro.
Non esiste un modello standardizzato di “adeguati assetti organizzativi” che definisca in modo univoco le informazioni o gli schemi da predisporre, ma saranno gli amministratori che, sulla base della natura e della dimensione dell’impresa, dovranno dimostrare di aver raccolto tutte le informazioni ragionevolmente reperibili, aver effettuato tutte le verifiche possibili e aver agito con diligenza nelle scelte effettuate.
In conclusione, è necessario che ogni imprenditore, senza esclusione alcuna, rifletta sulla propria struttura organizzativa, amministrativa e contabile, verifichi le informazioni già disponibili ed eventualmente avvii un processo di adeguamento del sistema di controllo di gestione sulla base dei limiti dettati dalla dimensione e complessità della propria azienda.
Lo Studio è a disposizione per supportare i propri clienti nell’analisi dell’assetto organizzativo e nella definizione delle necessità di adeguamento.
Viotto Battiston & Partners