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Dichiarazioni di intento 2022-novità procedurali

Tempo di lettura: 2 minuti

Interessati: personale amministrativo

 

 

Dal 1° gennaio 2022, gli acquisti non imponibili IVA “con dichiarazione di intento” ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 saranno sottoposti a specifiche procedure di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate con lo scopo di contrastare le frodi realizzate attraverso l’utilizzo di “falsi plafond”.

 

Vi evidenziamo gli aspetti più rilevanti:

 

  • sulla base delle proprie banche dati ed in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, l’Agenzia delle Entrate potrà invalidare una DICHIARAZIONE D’INTENTO trasmessa da un determinato soggetto, rendendola irregolare ed inviando
    • all’emittente (l’esportatore abituale) una comunicazione a mezzo PEC recante il protocollo di ricezione della dichiarazione invalidata con le relative motivazioni;
    • al destinatario (il venditore) una apposita informativa (sempre a mezzo PEC);
  • l’invalidazione della dichiarazione di intento avrà come coseguenza per il venditore l’automatico scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con rilascio di apposita ricevuta;
  • effettuati i relativi controlli, l’A.d.E. potrà arrivare a scartare definitivamente la dichiarazione ed anche impedire il rilascio di nuove dichiarazioni in futuro;
  • l’esportatore abituale potrà in caso presentare la documentazione utile a dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti ed ottenere la “rimozione del blocco”.

 

Come conseguenza delle novità qui commentate variano le informazioni da inserire in FATTURA ELETTRONICA:

  1. già oggi la fattura elettronica deve riportare nel campo

2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5

(non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento) e deve indicare, utilizzando i campi facoltativi, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento composto da due parti:

  • la prima formata da 17 cifre (es. 08060120341234567)
  • e la seconda (il progressivo) di 6 cifre (es. 000001), separata dalla prima dal segno   “-” oppure dal segno “/”;

 

  1. dal 2022 resta invariata l’indicazione della natura dell’operazione ma dovrà anche essere compilato il blocco:

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>

per ogni dichiarazione d’intento con i seguenti dati:

  • campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> → dicitura “INTENTO”;
  • campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> → protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e suo progressivo separato dal segno “-” o dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);
  • campo 2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero> → nulla da indicare;
  • campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> → data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

 

Nell’ambito della propria azione di contrasto alle frodi in questo ambito, ci risulta infine che l’Agenzia delle Entrate stia già inviando apposite warning letters ad alcuni fornitori con cui invita ad evitare l’emissione di fatture non imponibili verso soggetti già “attenzionati”, che avrebbero emesso in passato dichiarazioni di intento “dubbie”.

Si invita pertanto a monitorare con attenzione queste situazioni e, se del caso, a effettuare, sia all’inizio del rapporto che durante lo stesso, analisi dettagliate sull’affidabilità dei clienti in maniera tale da scongiurare il coinvolgimento in ipotesi di truffa (per concorso in azioni poste in essere da “falsi esportatori”).

I professionisti dello Studio restano a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Viotto Battiston & Partners

 

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