Riforma ravvedimento operoso
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
Destinatari: resp. e addetti amministrativi
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La riforma delle sanzioni tributarie (D.lgs. 87/2024) prevede una serie di modifiche all’istituto del ravvedimento operoso per le violazioni commesse dal 01/09/2024. Vi segnaliamo le principali.
VIOLAZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI
Le nuove sanzioni per il ravvedimento di tardivi o omessi versamenti post 01/09/2024, sono le seguenti:
Ambito temporale | Riduzione sanzioni | % sanzione |
Entro 14 giorni dalla violazione (ravvedimento sprint) | 1/15 al giorno | 0,83% al giorno |
Entro 30 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo | 1,25% |
Entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | 1/9 del minimo | 1,39% |
Entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/8 del minimo | 3,13% |
Oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/7 del minimo | 3,57% |
MODIFICA AGLI ABBATTIMENTI
Le nuove regole generali di abbattimento delle sanzioni per le altre violazioni commesse dal 1/09/2024 sono le seguenti:
Ambito temporale | Riduzione sanzioni | Ambito applicativo | Modificato da D.Lgs 87/2024? |
Entro 14 giorni dalla violazione (ravvedimento sprint) | 1/15 al giorno | Solo tardivi versamenti | No. Sanzione di 0,83% al giorno fino al 14° giorno |
Entro 30 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo | Solo tardivi versamenti | No |
Entro 90 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo | Solo tardiva dichiarazione | No |
Entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | 1/9 del minimo | Tutte le violazioni | No |
Entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/8 del minimo | Tutte le violazioni | No |
Oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/7 del minimo | Tutte le violazioni | Sì. Esteso a tutti i casi di ravvedimento oltre l’anno/dichiarazione |
Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio preventivo non preceduto da PVC e senza domanda di adesione del contribuente | 1/6 del minimo | Tutte le violazioni | Sì |
Dopo la constatazione della violazione nel PVC senza che il contribuente abbia inviato la comunicazione di adesione e prima dello schema di provvedimento strumentale al contraddittorio preventivo | 1/5 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) | Sì |
Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio preventivo preceduto da PVC e senza domanda di adesione del contribuente | 1/4 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) | Sì |
CUMULO GIURIDICO NEL RAVVEDIMENTO
Sulla base delle nuove disposizioni, anche in sede di ravvedimento operoso, risulterà applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni quando la violazione riguarda un singolo tributo ed un singolo periodo d’imposta.
E’ escluso per le violazioni riferite agli omessi o tardivi versamenti.