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Novità 2024 per imprese e lavoratori autonomi

Tempo di lettura: 8 minuti

Destinatari: imprenditori e lavoratori autonomi

 

 

Segnaliamo alcune delle novità 2024, per lo più contenute nella legge di bilancio 2024 (Legge 213/2023).

 

 

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO 18%

Le imprese in contabilità ordinaria che adottano i principi contabili nazionali possono procedere alla c.d. regolarizzazione del magazzino a valere sul periodo di imposta 2023 (per i soggetti “solari”) mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 18%.

L’adeguamento può riguardare i beni alla cui produzione/scambio è diretta l’attività dell’impresa oppure le materie prime, le sussidiarie e i semilavorati ma non le commesse e può avvenire a fronte dell’esigenza di:

1) eliminare esistenze iniziali (superiori a quelle effettive) causate da errori “di quantità” o “di valore”;

2) iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse (consentita unicamente con riferimento ad errori “di quantità” dei beni inferiori a quelli effettivi).

 

LEGGE SABATINI

Viene rifinanziato per l’anno 2024 il contributo statale in conto interessi sugli investimenti effettuati dalle PMI (la c.d. Sabatini Ter).

 

 

TAX FREE SHOPPING

A partire dal 01 febbraio 2024 il valore minimo dei beni ceduti nei confronti di viaggiatori extra-Ue per poter accedere al regime del c.d. “tax free shopping”, sarà ridotto da 154,94 euro a 70 euro.

 

 

 PROVVIGIONI AGENTI DI ASSICURAZIONE

Dal 01 aprile 2024 saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:

  • dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

 

 

IMMATRICOLAZIONE VEICOLI

Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, sono applicabili le disposizioni già previste con riguardo alle importazioni e agli acquisti intracomunitari di tali beni.

 

 

COMPENSAZIONI F24: OBBLIGO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI

A partire dal 01 luglio 2024 viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate (“F24 online”, “F24 web” o “F24 intermediari”) alla presentazione di tutti modelli F24 contenenti compensazioni, anche di crediti per contributi INPS o premi INAIL.

 

 

CREDITI INPS E INAIL: INTRODUZIONE TERMINE INIZIALE

Viene inserito un termine iniziale per la compensazione in F24 anche di crediti INPS e INAIL. La decorrenza delle suddette disposizioni è demandata a successivi provvedimenti attuativi.

Crediti INPS

La compensazione di crediti per contributi di qualsiasi importo potrà essere effettuata:

  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e dai professionisti iscritti alla Gestione separata, a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;
  • dai datori di lavoro non agricoli:
    • a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessari per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
    • dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori agricoli, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.

Crediti INAIL

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori nei confronti dell’INAIL potrà essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

 

 

FATTURE SANITARIE “CARTACEE”

Anche per l’anno 2024 è stato prorogato il divieto di emissione di fatture in formato elettronico per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

 

 

FRINGE BENEFIT 2024

Per il 2024 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit viene elevata da 258,23 euro a:

  • 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
  • 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

In caso di superamento del limite, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l’intero importo (non solo l’eccedenza).

Per tutti i dipendenti (con o senza figli) l’ambito dell’esenzione opererà anche sulle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

 

 

“SUPER DEDUZIONE” ASSUNZIONI

Per gli incrementi occupazionali che avverranno nel 2024 rispetto al precedente periodo d’imposta, le imprese ed i professionisti potranno fruire di una maggiorazione del costo sostenuto del 20% sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato, arrivando quindi ad una deduzione complessiva del 120% del costo del personale dipendente “eccedente”.

 

 

PREMI DI RISULTATO

Anche per 2024 viene confermata al 5% l’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

 

 

INTERVENTI “EDILIZI”: RITENUTA SUI BONIFICI 11%”

Dal 01 marzo 20024 viene aumentata dall’8% all’11% la ritenuta operata dalle banche/Poste su bonifici “parlanti” relativi a spese per le quali l’ordinante beneficia della detrazione per bonus edilizi (“super bonus”, detrazioni per ristrutturazioni edilizie, sisma bonus, eco-bonus etc).

 

 

CREDITO D’IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI

Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio nel II trimestre 2022 a favore degli auto-trasportatori di merci per conto terzi.

 

 

ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI

Entro il 31.12.2024 le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia avranno l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali.

La polizza dovrà coprire i danni:

– relativi ai terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali;

– direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

 

 

APERTURA P.IVA FITTIZIE

Vengono rafforzati i controlli in sede di richiesta di apertura partita IVA effettuata da soggetti che ne avevano fatto richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.

L’Ufficio può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.

Nel caso di mancata comparizione del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati, l’Ufficio potrà emanare un provvedimento di cessazione della partita IVA irrogando una sanzione pari a 3.000 euro.

Nel caso di mancata comparizione del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati, è anche preclusa la compensazione dei crediti fiscali in F24.

 

 

PLUSVALENZE PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’ NON RESIDENTI

Nei casi di plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti e tassate sia in Italia che all’estero in virtù delle disposizioni interne e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (come nel caso di società con sede in Francia e a Cipro), si estende la possibilità di beneficiare della PEX, ove siano rispettati i requisiti previsti, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% dell’ammontare delle plusvalenze.

Per gli altri Stati europei le plusvalenze sono tassate al momento solo nei rispettivi Stati di residenza in base alle Convenzioni internazionali

 

 

ALIQUOTE IVA

Per i mesi di gennaio e febbraio 2024 l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è ridotta dal 22% al 10%.

Per l’anno 2024 l’aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10% per:

  • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  • le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto;
  • i pannolini per bambini;
  • i prodotti assorbenti e i tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile e le coppette mestruali.

Dal 1° gennaio 2024 torna ad essere applicata l’aliquota IVA ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

 

 

PROROGA ISCRO PER IL 2024

Per il 2024 viene confermata l’istituzione della Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, destinata ai liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS.

L’indennità viene riconosciuta ai liberi professionisti che:

– sono titolari di partita IVA da almeno 3 anni.

– hanno dichiarato nell’anno precedente alla richiesta un reddito da lavoro autonomo non superiore a 12.000 euro;

– hanno prodotto nell’anno precedente alla richiesta un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% rispetto alla media dei due anni precedenti;

– sono in regola con la contribuzione obbligatoria

–  non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

– non beneficiano dell’Assegno di Inclusione;

L’indennità non potrà superare 800 euro, né essere inferiore ai 250 euro mensili, concorrerà alla formazione del reddito da lavoro autonomo e non potrà essere riconosciuta nel biennio successivo all’apertura della partita IVA.

 

 

ENASARCO: ALIQUOTE E MASSIMALI

Per il 2024 restano confermate le aliquote Enasarco:

– aliquota previdenziale al 17,00% (di cui metà – cioè 8,50% – a carico agente);

– l’aliquota assistenziale dovuta dai preponenti che si avvalgono di “agenti – società di capitali” al 4%.

Al momento i valori dei massimali: €28.290 per gli agenti plurimandatari e €42.435 per gli agenti monomandatari. I minimali: €476 per gli agenti plurimandatari e €950 per gli agenti monomandatari.

Consigliamo di monitorare il sito della Fondazione Enasarco per verificare l’applicazione di eventuali aggiornamenti ISTAT.

 

 

INPS: ALIQUOTE

L’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps è pari al 26,07% (resta invariata al 24% quella per gli iscritti ad altra gestione e pensionati).

Al momento l’aliquota per i collaboratori coordinati e continuativi e per le altre figure iscritte esclusivamente alla Gestione separata, non titolari di partita Iva (es. amministratori) è pari al 35,03%.

Al momento le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione degli artigiani e dei commercianti sono pari, rispettivamente, al 24,00% (25,00% superato lo scaglione di € 52.190) ed al 24,48% (25,48% superato lo scaglione di € 52.190).

 

Invitiamo i gentili Clienti a scaricare la VB NEWS.

 

Viotto Battiston & Partners

 

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