Recupero IVA nelle procedure concorsuali
Tempo di lettura: 45 secondi
Ricordiamo che il recupero dell’IVA sulle fatture emesse nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali (fallimento, concordato, ecc.) nel corso dell’anno 2022 può avvenire mediante emissione di nota di credito:
- entro il 31.12.2022: l’esercizio della detrazione in questo caso si perfeziona con la dichiarazione IVA 2023 (anno 2022).
- nel periodo 01.01.2023 – 30.04.2023 (02.05.2023): la detrazione avviene nel 2023 e si perfeziona con la dichiarazione IVA 2024 (anno 2023).
Oltre il termine del 30.04.2023 non sarà più possibile effettuare il recupero dell’iva.
Nella tabella seguente ricordiamo, per ciascuna procedura, la data di decorrenza (che corrisponde alla data di apertura della procedura) per l’emissione della nota di credito:
Procedura | Data di apertura |
Fallimento o Liquidazione Giudiziale (post entrata in vigore C.C.I.) | Data sentenza di fallimento / liquidazione giudiziale |
Concordato preventivo | Data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo |
Accordi di ristrutturazione | Data del decreto di omologa |
Piani attestati | Data di iscrizione al Registro delle Imprese |
E’ opportuno ricordare che:
- fino al 26.05.2021 rilevava la data di chiusura delle procedure, quindi per i “vecchi fallimenti” l’emissione della nota di credito deve avvenire entro il termine di invio della dichiarazione IVA dell’anno in cui si è conclusa la procedura
- nel caso di concordato preventivo, l’importo della nota di credito è limitato alla quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura omologata;
- qualora, successivamente, la procedura concorsuale corrisponda delle somme, si dovrà procedere all’emissione di una nota di debito al fine di riversare l’imposta relativa;
- a seguito della novità normativa, per emettere la nota di credito nei confronti di un fallimento o liquidazione giudiziale, non è più richiesta l’insinuazione a stato passivo da parte del creditore;
- la nota di credito elettronica (codice TD04 o TD08, se semplificata) sarà emessa indicando l’imponibile, l’IVA da recuperare, gli estremi della fattura da rettificare e la descrizione “Documento emesso ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, D.P.R. n. 633/1972, al solo fine di recuperare l’IVA. Il presente documento non comporta alcuna rinunzia al credito non soddisfatto.”
Invitiamo i gentili Clienti a scaricare la VB NEWS
Viotto Battiston & Partners
SCARICA LA VB NEWS DEL 23.12.2022